Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9734 del 30 luglio 1999

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9734 del 30 luglio 1999

Testo massima n. 1

Lo stato di ritardo mentale della persona offesa, e il conseguente riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p., non esclude che alla testimonianza della medesima sia attribuito pieno valore probatorio qualora il giudice abbia accertato, ed abbia dato congrua motivazione, che la deposizione non è stata influenzata dal deficit psichico.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze