Cass. pen. n. 324 del 29 marzo 1994
Testo massima n. 1
La confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione.