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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13272 del 17 dicembre 1998

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13272 del 17 dicembre 1998

Testo massima n. 1

Il vigente art. 192, comma terzo, c.p.p. stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice, vietando l’attribuzione del valore di prova alla sola chiamata in correità, quando non sia accompagnata da «altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità», dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull’assoluto disinteresse del chiamante. Pertanto il giudice deve in primo luogo risolvere il problema della credibilità del dichiarante [ confidente e accusatore ], in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri come quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.

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