14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1525 del 21 luglio 1997
Testo massima n. 1
In tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da soggetti indicati nell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., anche ai fini cautelari, il prioritario giudizio di attendibilità intrinseca del dichiarante deve essere fondato su canoni rigorosamente logici e deve essere esteso ad ogni singola dichiarazione, dovendosi solo in un momento successivo passare alla verifica dei c.d. «riscontri», non necessariamente dotati [ quando si verta in materia cautelare ], di connotazioni «individualizzanti». In tale ottica risulta quindi giustificata anche la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto.
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