14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5533 del 4 maggio 1996
Testo massima n. 1
L’accertata inattendibilità di un contesto ritrattatorio non vale di per sé ad attribuire alle originarie accuse di un coimputato valore probatorio a prescindere dalle regole valutative imposte dalla natura del mezzo ed in particolare dall’art. 192 comma 3 c.p.p.; il giudice cioè, pur a fronte di un suddetto contesto, non è esonerato dall’indagine relativa all’attendibilità intrinseca ed estrinseca della primitiva dichiarazione, indagine che anzi, proprio alla luce della comunque rilevata mancanza di costanza da parte dell’accusatore, si impone come particolarmente accurata e rigorosa.
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