14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1315 del 13 febbraio 1997
Testo massima n. 1
La chiamata di correo, insufficiente da sola per pervenire a un giudizio di colpevolezza, e il riscontro probatorio estrinseco, elemento per sua natura privo della consistenza di prova autosufficiente di colpevolezza, devono integrarsi reciprocamente e formare oggetto di un giudizio complessivo circa la validità della chiamata in correità. Di conseguenza, la deposizione testimoniale del terzo, che riferisce in ordine a circostanze apprese direttamente dal dichiarante, le quali costituiscono oggetto della chiamata in correità, pur non potendo attingere al minimo di sufficienza quale autonoma prova della colpevolezza del chiamato, proprio per la derivazione di conoscenza da un unico referente, ben può costituire, nella globale valutazione del giudice, l’elemento di riscontro oggettivo ed esterno dell’attendibilità della chiamata in correità, in considerazione dell’apporto di conoscenza di elementi certi anche esterni al thema probandum, cioè del fatto di cui all’imputazione.
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