14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3568 del 4 febbraio 1997
Testo massima n. 1
In tema di valutazione della chiamata di correo, occorre considerare che la specificità e il dettaglio di tale genere di dichiarazioni devono essere verificati in relazione alla natura del reato addebitato. I dettagli relativi a un concorso morale nel reato o a una associazione per delinquere, fenomeni in larga misura immateriali e privi di manifestazioni esterne ad essi immediatamente riferibili, per loro natura sono necessariamente meno specifici e particolareggiati di quelli relativi a un reato che consti di evento materiale e come tale apprezzabile attraverso i sensi. Nella specie, ai fini della valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi per l’applicazione di una misura cautelare relativa all’imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso, è stata ritenuta non mancante di specificità e di dettaglio la dichiarazione di un chiamante che individui i soggetti affiliati all’associazione, ne indichi i capi, e fornisca inoltre elementi di fatto in ordine ai loro rapporti interpersonali.
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