14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 661 del 19 gennaio 1996
Testo massima n. 1
La chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento da parte del giudice di merito, che è tenuto a verificare se sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua genuinità, alla veridicità, alla spontaneità, alla costanza ed alla logica interna del racconto, ed inoltre, se sia confortata da riscontri estrinseci ed obiettivi, cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma di responsabilità del chiamato in correità [ altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza ], complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi.
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