14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1637 del 13 aprile 1996
Testo massima n. 1
La chiamata di correo, nell’economia del giudizio relativo all’esistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione di una misura cautelare personale, è sicuramente un elemento importante, normativamente privilegiato, ma a condizione che, superata positivamente l’attendibilità del dichiarante, si individui qualche riscontro esterno, oggettivo o logico. La verifica dell’attendibilità del chiamante deve essere operata sia sotto il profilo intrinseco [ con l’apprezzamento della precisione, della coerenza e della ragionevolezza ], sia con la ricerca del grado di interesse del dichiarante in relazione alla specifica accusa, oltre che alla stregua della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere il chiamato, tenendo conto che lo spessore dell’attendibilità della chiamata va correlato al tipo di conoscenza del chiamante [ concorrente o a diretta conoscenza della vicenda ovvero che questa abbia appresa de relato ], sia, infine, sotto il profilo estrinseco, riferito ad elementi oggettivi rappresentativi, tra cui anche le dichiarazioni autonome e convergenti di altri soggetti, o logici, che la chiamata stessa, già positivamente verificata ab intrinseco, confermino.
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