Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1637 del 13 aprile 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1637 del 13 aprile 1996

Testo massima n. 1

La chiamata di correo, nell’economia del giudizio relativo all’esistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione di una misura cautelare personale, è sicuramente un elemento importante, normativamente privilegiato, ma a condizione che, superata positivamente l’attendibilità del dichiarante, si individui qualche riscontro esterno, oggettivo o logico. La verifica dell’attendibilità del chiamante deve essere operata sia sotto il profilo intrinseco [ con l’apprezzamento della precisione, della coerenza e della ragionevolezza ], sia con la ricerca del grado di interesse del dichiarante in relazione alla specifica accusa, oltre che alla stregua della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere il chiamato, tenendo conto che lo spessore dell’attendibilità della chiamata va correlato al tipo di conoscenza del chiamante [ concorrente o a diretta conoscenza della vicenda ovvero che questa abbia appresa de relato ], sia, infine, sotto il profilo estrinseco, riferito ad elementi oggettivi rappresentativi, tra cui anche le dichiarazioni autonome e convergenti di altri soggetti, o logici, che la chiamata stessa, già positivamente verificata ab intrinseco, confermino.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze