14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 22 del 18 marzo 1996
Testo massima n. 1
In presenza di significative divergenze di dichiarazioni rese da due chiamanti in correità, aventi ad oggetto non particolari marginali, bensì il ruolo e il contributo causale asseritamente fornito dall’indagato all’omicidio contestato, ai fini di provvedimenti cautelari personali non è consentito utilizzare la parte coincidente delle due dichiarazioni, per argomentare che l’indagato sarebbe comunque coinvolto come concorrente nel delitto, senza fornire una plausibile spiegazione delle ragioni delle versioni in contrasto e senza rendere conto dei motivi che convincono il giudice dell’attendibilità dei due dichiaranti e delle dichiarazioni rese nella parte che risulta coincidente.
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