Cass. pen. n. 11084 del 11 novembre 1995

Testo massima n. 1


In tema di chiamata in correità, allorquando il giudice del merito è chiamato a valutare l'attendibilità intrinseca di un collaborante, già ritenuto attendibile in altro procedimento definito con provvedimento irrevocabile, tale apprezzamento, pur rimesso alla libera determinazione del giudicante, non può prescindere dagli elementi di prova già utilizzati nel procedimento esaurito. (Fattispecie relativa al delitto ex art. 416 bis c.p.).

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