Cass. pen. n. 2855 del 11 luglio 1995
Testo massima n. 1
Quando il chiamante in correità addebita a taluno il concorso morale nel reato (sub specie di consenso alla commissione del fatto, prestato nel corso di una riunione deliberativa tenuta dai concorrenti), i riscontri estrinseci alla dichiarazione accusatoria non possono concernere solo le modalità di esecuzione dell'illecito, ma devono anche riguardare la particolare forma di partecipazione all'illecito nella quale il concorso morale si è concretato. (Fattispecie relativa a custodia cautelare disposta nei confronti di un indagato per concorso in tentato omicidio).