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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 474 del 15 gennaio 1998

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 474 del 15 gennaio 1998

Testo massima n. 1

Non può ritenersi consentito, in caso di plurime chiamate di correità provenienti dalla medesima persona nella stessa vicenda processuale, utilizzare gli elementi di riscontro – accertati nei confronti di un imputato – a conforto delle accuse rivolte anche ad altro imputato. Pertanto se il dichiarante abbia chiamato in correità varie persone per vari reati e se dalle confessioni degli accusati o degli altri elementi di prova sia riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro elemento di prova a conferma di chiamata di correità nei confronti di altro soggetto sprovvisto di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio della valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma dell’art. 192 c.p.p. Conseguentemente deve essere attribuita piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e soltanto quelle parti della dichiarazione accusatoria che risultano suffragate da idonei elementi di riscontro.

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