Cass. civ. n. 3233 del 21 marzo 1995
Testo massima n. 1
Nelle obbligazioni pecuniarie, ed in genere in tutti i crediti di valuta, il danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., poiché è definito dalla norma come maggiore rispetto a quello compensato con gli interessi previsti dal primo comma, ha identità di natura con questi, per cui è comune la decorrenza dell'una e dell'altra voce dalla data di messa in mora del debitore.