Cass. civ. n. 9660 del 3 ottobre 1997

Testo massima n. 1


In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie la prova del maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c., non è implicita nel fatto stesso della svalutazione monetaria, occorrendo invece la prova da parte del creditore dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, anche se a tal fine è utilizzabile ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi.

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