Cass. civ. n. 7159 del 24 giugno 1995

Testo massima n. 1


In tema di obbligazioni pecuniarie (nell'ipotesi, quella dell'ente occupante per il pagamento dell'indennità di occupazione legittima, determinata in sede giudiziaria), mentre l'obbligazione di corrispondere gli interessi legali trova la sua fonte in una valutazione legislativa dell'esistenza e della misura minima del danno patito dal creditore, l'ulteriore pregiudizio ricollegabile alla mora del debitore non è presunto e deve essere, quindi, dimostrato dalla parte interessata, la quale, se può avvalersi di ogni mezzo di prova, non può limitarsi ad invocare generiche presunzioni, da desumere dalla notoria svalutazione, né da investimenti produttivi o acquisti non meglio indicati.

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