Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2516 del 21 marzo 1997

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2516 del 21 marzo 1997

Testo massima n. 1

In tema di pagamento di obbligazioni pecuniarie, il cosiddetto «maggior danno» non differisce, per natura e presupposti, dal danno liquidato nella misura degli interessi, e, pertanto, può avere ad oggetto solo l’eccedenza rispetto all’indennizzo già coperto dagli interessi moratori. Ne consegue che, una volta riconosciuto l’ulteriore risarcimento del danno sotto forma di rivalutazione monetaria, non può procedersi ancora alla liquidazione di interessi e rivalutazione anche con riferimento all’importo già calcolato quale rivalutazione della sorte capitale, atteso che questa — espressione del complessivo danno subito dal creditore fino al momento della liquidazione — copre l’intera area del danno risarcibile e non consente spazi, se non sotto il profilo rigorosamente convenzionale, ad ulteriori pretese risarcitorie, cui deve ritenersi del tutto sostituita, configurandosi, in caso contrario, una duplicazione risarcitoria per il medesimo fatto — inadempimento in favore del creditore.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze