Cass. civ. n. 10796 del 16 dicembre 1994

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Rispetto ai debiti di valuta (nella specie, indennità di espropriazione), la rivalutazione monetaria costituisce una delle possibili modalità di determinazione del «maggior danno», risarcibile a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., sempreché non si operi, in relazione al medesimo periodo di tempo, un'indebita duplicazione, cumulando detta rivalutazione con gli interessi legali, i quali spettano, invece sulla somma rivalutata, dal giorno della pronuncia giudiziale fino al pagamento.

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