14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31567 del 21 luglio 2016
Testo massima n. 1
La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall’art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell’interesse al positivo svolgimento dell’attività esecutiva o cautelare. [ Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la querela fosse stata correttamente proposta dalla società creditrice, negando che la legittimazione spettasse all’ufficiale giudiziario ].
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