Art. 388 bis – Codice penale – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 31567/2016

La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall'art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell'interesse al positivo svolgimento dell'attività esecutiva o cautelare.

Cass. pen. n. 38128/2009

L'oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall'interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati. Conseguentemente, oggetto materiale sono tutti i beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, compresi il danaro e i crediti del debitore pignorabili presso il terzo attraverso l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.p.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE