Art. 388 bis – Codice penale – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33858/2024
Integrano il delitto di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento di cose sottoposte a pignoramento e dei relativi accessori, anche se poste in essere dopo il decreto di trasferimento, fino a che le "res" restano materialmente affidate alla custodia dell'originario proprietario.
Cass. civ. n. 24388/2024
In tema di elusione di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore compia atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il reato nei confronti del padre separato, il quale, avendo diritto di vedere la figlia liberamente previo accordo con la madre, aveva prolungato la permanenza della minore presso di sé nonostante il mancato accordo con l'altro genitore).
Cass. civ. n. 15655/2024
La legittimazione a proporre querela per il reato, previsto dall'art. 388, comma quinto, cod. pen., di sottrazione di beni pignorati o sequestrati, posto in essere dal proprietario-custode, spetta sia all'aggiudicatario, in quanto leso nel diritto di conseguire il bene, sia al creditore pignorante, il quale, pur se soddisfatto dal conseguito prezzo della vendita, resta esposto alle azioni dell'aggiudicatario che dovesse impugnare l'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi di custodia. (Fattispecie relativa ad asportazione di beni di pertinenza dell'immobile pignorato, in violazione dell'obbligo, gravante sull'esecutato, di custodire il compendio nella sua integrità).
Cass. civ. n. 11717/2024
Il reato di sottrazione di beni pignorati di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. è configurabile non solo quando la "amotio" sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, sicché è irrilevante che la vendita del bene da parte del debitore sia inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto, in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede. (Fattispecie in cui il notaio rogante aveva inserito nell'atto di compravendita una dichiarazione della parte acquirente di essere stata edotta dell'inopponibilità dell'atto traslativo al creditore pignoratizio).
Cass. civ. n. 8259/2024
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., il termine per la proposizione della querela decorre dalla piena consapevolezza, da parte della persona offesa creditrice, del perfezionamento del delitto in tutte le sue componenti, costituite da atti simulati e fraudolenti, ingiunzione di pagamento ed inottemperanza alla scadenza del termine, sicché non è sufficiente la sola conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale posti in essere dal debitore, essendo, invece, necessaria la contezza dell'impossibilità di soddisfare il proprio credito.
Cass. civ. n. 3060/2024
Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.
Cass. civ. n. 43306/2023
emessa ex art. 2932 cod. civ. non ancora irrevocabile - Reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Cass. civ. n. 38126/2023
In tema di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il reato di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen. si perfeziona nel luogo in cui debbono essere adempiute le prescrizioni giudiziali e perciò, qualora venga in rilievo l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, il luogo presso il quale il minore deve essere visitato, nei giorni a ciò destinati.
Cass. civ. n. 37146/2023
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., la condotta di danneggiamento mediante deterioramento del bene sottoposto a pignoramento è configurabile solo quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da esserne compromessa la funzionalità, sì da rendere necessaria, per il suo ripristino, un'attività non agevole. (Nella specie la Corte ha valutato assertivamente motivata la sentenza di appello, in relazione al ritenuto deterioramento dell'immobile pignorato, sul quale i ricorrenti avevano compiuto interventi di ristrutturazione per il cambio di destinazione d'uso in difformità dalla concessione edilizia, deprezzandone il valore).
Cass. civ. n. 27559/2023
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è necessario accertare che l'agente abbia avuto piena e puntuale conoscenza del provvedimento eluso, a seguito di rituale notifica dello stesso ovvero anche per effetto di una richiesta di adempimento o di una messa in mora informali, purché si tratti di intimazione precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta.
Cass. civ. n. 25368/2023
Il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, decorrendo dalla conoscenza della relativa omissione il termine per proporre querela. (In applicazione di quanto in premessa, la Corte ha ritenuto irrilevante il momento in cui il difensore, già informato della mancata consegna, aveva avuto notizia del fermo del veicolo, trattandosi di attività amministrativa meramente eventuale e successiva alla consumazione).
Cass. civ. n. 10905/2023
In tema di elusione di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede.
Cass. civ. n. 34261/2022
Non integra il reato di cui all'art. 388, comma ottavo, cod. pen. la mancata indicazione, da parte del debitore, di beni utilmente pignorabili, laddove sia stata attestata dall'ufficiale giudiziario la piena capienza dei beni appresi "in executivis" ai fini del soddisfacimento delle ragioni creditorie, giacché, in tal caso, l'invito a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 492, comma 4, cod. proc. civ., è dato in carenza dei presupposti legittimanti e non fa sorgere alcun obbligo comunicativo nell'esecutato.
Cass. civ. n. 13439/2021
L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori non può concretarsi in un comportamento di mancato esercizio di un diritto (nella specie, omessa presentazione, da parte del padre, agli incontri col figlio minore nei giorni stabiliti dal giudice civile), trattandosi di condotta inidonea a determinare la lesione delle legittime pretese altrui a tutela delle quali è prevista la fattispecie incriminatrice di cui all'art.388 cod.pen..
Cass. civ. n. 20301/2020
In tema di reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro o pignoramento la nozione di proprietario ha un significato più ampio di quello letterale e comprende anche i soggetti che hanno una disponibilità gestoria dei beni pignorati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione a beni pignorati appartenenti ad una società ed affidati in custodia all'amministratore della stessa).
Cass. civ. n. 14172/2020
Il delitto di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen., concernente l'elusione di un provvedimento del giudice civile relativo all'affidamento di minori, ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale il genitore affidatario elude l'esecuzione del provvedimento, potendo tuttavia assumere il carattere di reato permanente qualora la condotta elusiva delle prescrizioni abbia determinato una situazione perdurante, tale da poter cessare solo per volontà dell'agente.
Cass. pen. n. 27705 del 21 giugno 2019
In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse valida causa di esclusione della colpevolezza il consenso dei figli minori in affido condiviso ad essere condotti in un paese straniero da uno dei genitori, contro la volontà dell'altro).
Cass. civ. n. 12213/2018
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto priva di offensività, perché non fraudolenta, la vendita di una parte di beni immobili effettuata, con atto pubblico regolarmente trascritto, dal debitore intimato successivamente alla notifica dell'atto di precetto).
Cass. civ. n. 58413/2018
Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice presuppone l'esistenza di un obbligo già accertato o in corso di accertamento in sede giurisdizionale, essendo insufficiente la mera preesistenza di una "ragione di credito" rispetto alla condotta elusiva o fraudolenta posta in essere ai danni dei creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa con riferimento alla cessione di beni da parte del liquidatore di una società, in quanto tale condotta era stata realizzata precedentemente alla notifica e, in alcuni casi all'emissione, dei decreti ingiuntivi emessi ai danni della società medesima).
Cass. civ. n. 33024/2018
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, non integra il reato di cui all'art.388 cod.pen. la cessione delle azioni da parte del debitore qualora il pignoramento dei titoli sia stato eseguito con la sola annotazione nel libro soci e non anche sul titolo stesso.
Cass. civ. n. 11952/2017
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., l'elusione del provvedimento del giudice può consistere anche in una condotta che ostacola dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri ovvero in una inottemperanza di un obbligo coattivamente ineseguibile, per la cui esecuzione è indispensabile la collaborazione dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, avverso la sentenza che lo aveva condannato per il suddetto reato, in quanto non aveva osservato il provvedimento adottato dal giudice civile, ex art. 700 cod. proc. civ., che lo obbligava a dare esecuzione ai contratti conclusi con la persona offesa, secondo cui la società dell'imputato doveva esporre per la vendita presso il suo supermercato i prodotti forniti dalla controparte contrattuale).
Cass. civ. n. 36760/2017
L'omessa indicazione all'ufficiale giudiziario da parte del debitore esecutato della titolarità delle quote di società in accomandita semplice non integra il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., il quale ha d oggetto l'omessa o falsa dichiarazione in ordine a beni pignorabili e non quelli - come dette quote sociali - impignorabili e, come tali, esclusi dall'obbligo dichiarativo.
Cass. civ. n. 46483/2017
La legittimazione a proporre querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice riguardante l'affidamento dei figli, previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., spetta al genitore interessato all'osservanza del provvedimento e non al minore, in quanto l'interesse tutelato è quello relativo all'esercizio delle prerogative genitoriali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto efficace la rinuncia alla proposizione della querela formulata dal genitore).
Cass. civ. n. 52173/2017
Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, previsto dall'art. 388, comma terzo, cod. pen., ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violazione del vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene, cosicché, una volta constatato che lo stesso è stato distolto dalla procedura esecutiva, deve escludersi che un successivo accertamento della medesima condotta già compiuta integri un'ulteriore violazione della norma incriminatrice, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto violato il principio del "ne bis in idem" in relazione alla duplice contestazione relativa alla sottrazione da parte del ricorrente di beni mobili sottoposti a pignoramento, accertata in occasione di due distinti accessi dell'addetto alle vendite giudiziarie disposti dal giudice dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 31567/2016
La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall'art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell'interesse al positivo svolgimento dell'attività esecutiva o cautelare.
Cass. civ. n. 33989/2015
Le norme di cui agli artt. 388 e 574 cod. pen., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità, poiché il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un'incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla potestà genitoriale o ad altre situazioni particolari, ed inoltre le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.
Cass. civ. n. 17650/2015
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, secondo comma, c.p., nella categoria dei provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari a difesa delle proprietà è compreso ogni provvedimento atto ad incidere sull'esercizio del diritto reale e che richiede la necessaria ottemperanza del destinatario dell'ordine, in quanto insuscettibile di essere regolarmente eseguito in via coattiva secondo le regole dell'esecuzione civile.
Cass. civ. n. 15915/2015
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., che sanziona la condotta del debitore il quale, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, è sufficiente anche l'omessa o falsa dichiarazione relativa ad un credito contestato.
Cass. civ. n. 7611/2015
In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato nella condotta dell'imputata che, in qualità di affidataria, non aveva consentito al marito separato di vedere i figli nel giorno stabilito, durante il periodo di vacanza, allegando un loro generico impegno per motivi ludici).
Cass. civ. n. 51218/2014
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), è necessario e sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata anche quanto alla sua ricezione da parte del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato l'idoneità di una sollecitazione ad adempiere inoltrata personalmente al soggetto obbligato dal professionista delegato dai creditori alla gestione della controversia).
Cass. civ. n. 31192/2014
Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari, la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 388, comma secondo, c.p., rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi a norma dell'art. 700 c.p., purché attinenti alla difesa della proprietà, del possesso o del credito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto attinente alla proprietà l'ordine di consegna della documentazione contabile inerente all'amministrazione di un condominio, incidendo, lo stesso, sulla proprietà condominiale ed in particolare sulla corretta amministrazione di essa).
Cass. civ. n. 50097/2013
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., l'ingiunzione ad adempiere, che costituisce condizione di punibilità del reato, può consistere anche in una richiesta di adempimento informale o addirittura implicita, purché inequivoca e non semplicemente supposta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'ingiunzione ad adempiere nel contegno del figlio che, ottenuta giudizialmente l'assegnazione di una casa di abitazione a soddisfazione del diritto di credito al mantenimento nei confronti del genitore, si era opposto alle successive azioni da questi intentate per sfrattarlo dall'immobile, fino ad ottenerne il sequestro preventivo in sede penale).
Cass. civ. n. 39217/2013
Non integra il reato di elusione del provvedimento del giudice civile che ha disposto la nomina dell'amministratore di sostegno la condotta di chi, con il consenso del destinatario del provvedimento adottato a norma dell'art. 404 c.c., trasferisce quest'ultimo in altro luogo contro la volontà del titolare dell'incarico, in quanto l'istituto dell'amministrazione di sostegno costituisce uno strumento di assistenza tendente a sacrificare il meno possibile la capacità di agire dell'assistito.
Cass. civ. n. 9397/2013
Integra gli estremi del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale (art. 388 comma secondo cod. proc. pen.) e non quelli della contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., che ha carattere residuale, la condotta di chi si avvicini al centro abitato nel quale hanno dimora il coniuge ed i figli, eludendo il provvedimento del giudice che aveva vietato tale avvicinamento.
Cass. civ. n. 1038/2013
Non integra il reato previsto dall'art. 388, comma secondo, c.p., l'inadempimento dei provvedimenti di carattere patrimoniale conseguenziali alla pronuncia del giudice civile in tema di affidamento della prole. (Fattispecie relativa all'inottemperanza dell'ordine di rilascio della casa di comune abitazione da parte del coniuge non affidatario).
Cass. civ. n. 41682/2012
Ai fini della sussistenza del reato previsto dal comma sesto dell'art. 388 c.p. l'invito dell'ufficiale giudiziario al debitore deve contenere espressamente l'avvertimento della sanzione penale per l'omessa o falsa dichiarazione nonché l'indicazione espressa del termine entro il quale tale dichiarazione deve essere resa.
Cass. civ. n. 5912/2012
Sussiste il reato di cui all'art. 388, comma terzo, c.p. anche nel caso in cui il debitore, cui sono stati pignorati beni affidatigli in custodia, li sostituisca con altri, diversi da quelli originariamente pignorati, ancorché di valore pecuniario equivalente. (La Corte ha osservato che la norma penale vuole tutelare non soltanto la generica garanzia offerta dal patrimonio del debitore, ma anche la persistenza di uno specifico vincolo giudiziale sui beni sottratti o dispersi, che non può essere eluso né surrettiziamente aggirato fin quando il giudice civile non ne dichiari l'eventuale inefficacia).
Cass. civ. n. 27164/2011
Non è configurabile il delitto punito dall'art. 388, comma terzo, c.p., in caso di vendita simulata di un bene immobile sottoposto a sequestro conservativo, effettuata dal proprietario dopo la trascrizione del vincolo reale.
Cass. civ. n. 25796/2010
Integra il delitto di elusione dolosa della misura cautelare disposta dal giudice civile la condotta del titolare di quote di una società, di cui sia stato disposto il sequestro conservativo, che provveda alla loro cessione con l'intento di vanificare l'esecuzione della misura, ancorché tale cessione avvenga prima della formale notifica all'interessato del provvedimento cautelare.
Cass. civ. n. 18494/2010
Integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la condotta di colui che, per sottrarre i propri beni all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, cede gli stessi ad un fondo fiduciario di cui è amministratore, il quale successivamente provvede alla loro vendita in favore di una società della quale l'agente risulta essere procuratore speciale.
Cass. civ. n. 38128/2009
L'oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall'interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati. Conseguentemente, oggetto materiale sono tutti i beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, compresi il danaro e i crediti del debitore pignorabili presso il terzo attraverso l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.p.