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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2735 del 2 febbraio 2017

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2735 del 2 febbraio 2017

Testo massima n. 1

In tema di giudizio di cassazione, il principio secondo cui l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza, o meno, dei fatti, poiché, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito. [ Nella specie, riguardante la domanda di un concessionario di beni demaniali, a titolo di manutenzione nel possesso, spiegata contro committente ed appaltatrice dell’esecuzione di lavori con effetti sull’area di demanio, la S.C. ha escluso l’ammissibilità della produzione della sentenza definitiva con cui il giudice amministrativo aveva dichiarato l’illegittimità dell’annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi, osservando che l’elemento soggettivo sotteso alla domanda non era escluso dai suddetti titoli ].

Testo massima n. 2

In tema concessioni di beni pubblici e relativa tutela possessoria, la disciplina dettata per il demanio si estende, in quanto compatibile, anche al mare territoriale [ benché quest’ultimo non vi rientri, configurandosi come una “res communis omnium” ], essendone configurabile un diritto soggettivo ad uso speciale in favore del titolare della concessione avente ad oggetto uno stabilimento balneare aperto al pubblico, che ha un interesse differenziato all’esercizio della balneazione nello specchio di mare antistante, sicché anche l’alterazione dell’acqua marina è idonea a turbare l’esercizio del possesso corrispondente al diritto del concessionario.

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