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Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 6422 del 13 marzo 2017

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 6422 del 13 marzo 2017

Testo massima n. 1

In caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l’attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l’onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso.

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