14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 48580 del 17 novembre 2016
Posted at 19:46h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato solo sulle modalità oggettive della condotta, specie se risalente nel tempo, senza prendere in esame – anche ai fini della prognosi di cui all’art. 164 cod. pen. – gli elementi ritenuti idonei, dallo stesso giudicante, per la revoca di misura di sicurezza precedentemente applicata nei confronti dell’imputato.
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