14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 23192 del 1 giugno 2016
Posted at 19:46h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine [ quinquennale o biennale ] previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.
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