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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 33982 del 2 agosto 2016

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 33982 del 2 agosto 2016

Testo massima n. 1

La confisca prevista dall’art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo. [ In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sè, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa ].

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