Cass. civ. n. 10513 del 28 aprile 2017

Testo massima n. 1


La responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. e quella ex art. 2050 c.c. presuppongono un unico fatto costitutivo, la causazione del danno, ed un elemento reciprocamente specializzante, dato dal criterio d’imputazione alternativo che, in un caso, è la colpa, e, nell’altro, lo svolgimento di un’attività pericolosa, sicché pronunciare in ordine all’applicabilità della prima norma implica escludere quella della seconda per il medesimo fatto, stante l'unicità dell'oggetto del processo ed il nesso di reciproca esclusione tra le due fattispecie legali, e come l’una domanda può essere modificata con l’introduzione dell’altra in corso di causa, nel rispetto delle previsioni dettate per il giudizio ordinario dall’art. 183 c.p.c., così anche il giudicato formatosi sulla responsabilità per uno dei due titoli esclude la riproponibilità dell’azione per far valere l’altro.

Testo massima n. 2


Presupposto per l’applicazione dell’art. 2054 c.c. e della correlata normativa sull’assicurazione obbligatoria per la r.c.a., nonché del codice della strada, è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che un fondo agricolo potesse essere oggetto della suddetta equiparazione, mancando l’accertamento che tale area privata fosse aperta all’uso del pubblico ed ordinariamente adibita a traffico veicolare).

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