Cass. civ. n. 1652 del 31 maggio 1971

Testo massima n. 1


La distinzione tra il creditore che agisce iure proprio ed il creditore che agisce iure hereditario è irrilevante per il debitore responsabile, posto che egli è tenuto a rispondere del danno soltanto nella misura in cui lo ha cagionato, non essendo danno indennizzabile quello risentito da una persona che vi ha dato causa.

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