Cass. civ. n. 13023 del 21 dicembre 1995

Testo massima n. 1


La norma di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c., secondo la quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza non opera quando le parti abbiano preventivamente e convenzionalmente liquidato il danno causato dal ritardo.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE