Cass. civ. n. 1594 del 3 marzo 1983

Testo massima n. 1


Il secondo comma dell'art. 1227 c.c., statuendo che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, postula che il fatto del debitore sia la causa unica ed efficiente dell'evento dannoso e che il creditore, se non fosse rimasto inerte, avrebbe potuto eliminare o attenuare le conseguenze patrimoniali.

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