Cass. civ. n. 19139 del 29 settembre 2005
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato ex art. 1591 c.c., l'ordinaria diligenza richiesta al creditore dall'art. 1227, secondo comma, c.c., per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l'obbligo di compiere attività rischiose o gravose come la proposizione di un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata.