Cass. civ. n. 5035 del 7 maggio 1991

Testo massima n. 1


Il dovere di correttezza imposto dall'art. 1227 c.c. al danneggiato presuppone un'attività dalla quale certamente il danno sarebbe stato evitato o ridotto, ma non implica l'obbligo di iniziare un'azione giudiziaria o un'azione esecutiva, in quanto il creditore non è tenuto ad un'attività gravosa o implicante rischi o spese, né a provvedere ad esecuzione forzata, anche se ciò rientra nelle sue facoltà.

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