Cass. pen. n. 7704 del 31 maggio 1990

Testo massima n. 1


Risponde di concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non di favoreggiamento personale, chi si sia adoperato, si sia prestato ed abbia collaborato nella specie con la famiglia — ad una funzione essenziale in un sequestro di persona dalle modalità di una lunga prigionia — quale l'attività di cuoco e vivandiere, svolta non certo allo scopo di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, ma partecipando all'attività di concorso nel sequestro, comune a tutto il gruppo familiare, con piena coscienza e volontà; né è configurabile il reato di favoreggiamento reale, poiché, sostenendo l'azione del gruppo medesimo, chi svolse l'indicata attività non si propose di assicurare ad esso la detenzione del sequestrato, inteso come prodotto o profitto o prezzo del reato, anziché come persona oggetto del reato di sequestro di persona.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE