Cass. pen. n. 2372 del 27 settembre 1993

Testo massima n. 1


La perdita di efficacia della misura cautelare disposta da giudice incompetente e la necessità dell'emissione di una nuova misura ex art. 292 c.p.p. derivano non già dall'identità fra giudice che ha emesso la misura e giudice che si dichiara incompetente, ma dalla forma e dalla natura della dichiarazione di incompetenza stessa; la necessità di un nuovo provvedimento è infatti collegata dall'art. 27 c.p.p. alla dichiarazione di incompetenza resa con ordinanza e non alla dichiarazione di incompetenza pronunciata con sentenza, con la conseguenza che tale norma è applicabile esclusivamente nella fase delle indagini preliminari.

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