Cass. pen. n. 1899 del 16 febbraio 1994

Testo massima n. 1


Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata (art. 477 c.p.p. 1930) non è violato nell'ipotesi in cui venga ritenuto il delitto di corruzione propria invece di quello di corruzione impropria, dal momento che entrambi i delitti postulano la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità e l'esistenza di un accordo illecito tra il pubblico ufficiale ed il privato corruttore.

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