Cass. pen. n. 1326 del 10 febbraio 1995

Testo massima n. 1


Il riconoscimento fotografico di persone - che deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale prevista dall'art. 213 c.p.p. costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro.

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