Cass. pen. n. 1357 del 7 febbraio 1996

Testo massima n. 1


La premeditazione va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione. (Fattispecie di lesioni volontarie gravi, nella quale la determinazione delittuosa è insorta in maniera repentina ed estemporanea, a seguito del casuale incrociarsi di notte delle autovetture dell'aggressore e della vittima, tra i quali esistevano ragioni di contrasto, nonché del successivo arresto e scatenarsi dell'aggressione).

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