14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4600 del 27 novembre 1996
Testo massima n. 1
La sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per il tempo concesso per la redazione della sentenza, secondo quanto previsto dall’art. 304, comma 1, lett. c ], deve essere disposta dal giudice di primo grado, che può farlo anche dopo la pronuncia della sentenza, purché non siano scaduti i termini di fase, ma incide sulla fase del primo grado e non su quella del giudizio d’appello per il quale i termini massimi di custodia cautelare decorrono dal giorno della pronuncia della sentenza di primo grado e non dal novantesimo giorno successivo a questo.
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