Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3046 del 17 maggio 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3046 del 17 maggio 1997

Testo massima n. 1

Ai fini del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, nel caso previsto dall’art. 147, comma primo, n. 2, c.p. deve farsi riferimento soltanto alla oggettiva «gravità» dell’infermità fisica, la quale sia tale da dar luogo, cumulata alla ordinaria afflittività della restrizione della libertà, ad un «trattamento contrario al senso di umanità» e ad una sostanziale elusione del diritto individuale, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute da parte dell’ordinamento, nulla rilevando, per converso, l’eventuale compatibilità dello stato patologico con la permanenza in carcere, sotto il profilo della possibilità di apprestamento, anche in costanza dello stato di detenzione, delle opportune terapie.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze