Cass. pen. n. 1141 del 1 febbraio 2000

Testo massima n. 1


Presupposto indispensabile perché vi sia l'obbligo, ai sensi dell'art. 143 c.p.p. (quale interpretato dalla Corte costituzionale con n. 10 del 1993), di disporre la traduzione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato straniero è che quest'ultimo ignori, di fatto, la lingua italiana. In ogni caso l'inosservanza di detto obbligo non può tuttavia dar luogo a nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p., ma solo a nullità a regime c.d. «intermedio» soggetta, come tale, alla disciplina di cui all'art. 180 c.p.p.

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