14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10002 del 22 settembre 2000
Testo massima n. 1
Affinché possa configurarsi il reato di rifiuto di atti di ufficio nella formulazione di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. e possa conseguentemente qualificarsi come omissione penalmente rilevante il ritardo a provvedere, è necessario che la «richiesta» in essa norma prevista, da indirizzarsi al p.u. abbia il contenuto di una espressa diffida ad adempiere. [ Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di merito, rilevando che, non poteva ritenersi sufficiente una mera richiesta del privato volta ad ottenere «chiarimenti… ai sensi dell’art. 328 c.p.» ].
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