Cass. pen. n. 10815 del 31 ottobre 2000

Testo massima n. 1


La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne, meno che uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione, essendo, nell'ipotesi di recidiva plurima, inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.

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