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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7291 del 14 febbraio 2003

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7291 del 14 febbraio 2003

Testo massima n. 1

In tema di disastro aviatorio colposo, grava sui dirigenti della società di gestione dei servizi aeroportuali la responsabilità di assicurare, prima del decollo di un aeromobile, la verifica delle c.d. attività di centraggio e la compilazione dei piani di carico, nonché il collegamento tra il comandante del velivolo e gli uffici di controllo del traffico ai fini della consegna della relativa documentazione, affinché l’eventuale autorizzazione alla partenza sia rilasciata dopo le verifiche spettanti, appunto, alla direzione del traffico. [ In motivazione la Corte ha individuato le fonti normative della posizione di garanzia nel D.M. 19 luglio 1982, n. 356, e nella circolare della Direzione generale dell’Aviazione civile in data 1 agosto 1985, la Corte ha precisato inoltre, che non esclude la colpa degli interessati l’adozione da parte del direttore aeroportuale di una disposizione che consente il recapito dei piani di carico all’ufficio di controllo del traffico ad intervalli di due ore ].

Testo massima n. 2

In tema di disastro aviatorio colposo, grava sul direttore dell’aeroporto la responsabilità di verificare, prima che sia autorizzato il decollo di un aeromobile, che il comandante del velivolo abbia provveduto agli adempimenti concernenti la sicurezza del volo, accertando l’avvenuta compilazione dei documenti la cui tenuta a bordo è prescritta dal codice della navigazione [ tra i quali il piano di carico e la c.d. carta di centraggio ], la regolarità di detti documenti e la compatibilità tra i dati in essi prospettati e quelli disponibili per l’autorità aeroportuale con riguardo alle caratteristiche tecniche del mezzo interessato, ed infine controllando l’avvenuta esecuzione delle operazioni tecniche da compiersi, prima della partenza, per garantire la sicurezza del volo. Le fonti normative della posizione di garanzia consistono nell’art. 802 c.n., che prescrive di non autorizzare il decollo quando l’esercente ed il comandante dell’aereo non abbiano rispettato le prescrizioni degli artt. 771-890 stesso codice [ tra le quali, agli artt. 889 e 890, quelle di verificare la distribuzione del carico e la compatibilità delle condizioni atmosferiche con una sicura navigazione ]; nell’art. 801 c.n., che prescrive ed autorizza, quando le condizioni del caso concreto lo richiedano, una visita del velivolo a cura del direttore dell’area portuale; nel preesistente art. 17 del R.D. 11 gennaio 1925, n. 356, secondo il quale nessun aeromobile deve lasciare un aeroporto senza che il direttore o un suo delegato abbiano effettuato la prescritta visita di controllo ed abbiano autorizzato la partenza; nella Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, resa esecutiva in Italia con D.L.vo n. 616 del 1948, istitutiva dell’ICAO, la quale tra l’altro fonda poteri ispettivi e di controllo nei confronti di mezzi stranieri; nei deliberati tecnici dell’ICAO, in allegato alla convenzione, uno dei quali – il sesto, ai capitoli 4 e 5 – relativo al divieto di decollo per velivoli in condizioni di carico eccedenti le prescrizioni del costruttore. [ Fattispecie relativa alla caduta al suolo di un velivolo poco dopo il decollo, effettuato in una avversa situazione climatica senza che fossero controllati centraggio e piano di carico, e in una condizione di rilevante sovrappeso, aggravata dalla presenza sullo scafo di uno strato di ghiaccio, che non era stato rimosso prima della partenza, così come impongono regole tecniche di esercizio, attraverso la c.d. procedura di de-icing ].

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