Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2334 del 8 marzo 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2334 del 8 marzo 1995

Testo massima n. 1

Il discrimine tra la corruzione e la concussione è dato dal modo con il quale si determina la volontà del privato, ossia liberamente o per effetto del metus pubblicae potestatis. Pertanto, non rileva che il privato stesso abbia predisposto fondi occulti, per corrompere poi i pubblici ufficiali, se vi sia stata coartizione della sua volontà. [ Fattispecie in cui è stato ravvisato il delitto di concussione, benché il privato avesse costituito fondi «neri» di importo ingente, onde procedere ad una capillare opera di corruzione ].

Testo massima n. 1

Ricorre il delitto di concussione, oltre al caso in cui il pubblico ufficiale costringa mediante minaccia, anche implicita, il privato a corrispondergli denaro o altra utilità, anche nell’ipotesi in cui lo induca, strumentalizzando la propria qualifica soggettiva, a tenere un comportamento per lui pregiudizievole, che questi non avrebbe liberamente assunto e che si traduce in una utilità per il pubblico ufficiale. [ Nel caso di specie, applicando i predetti principi la Corte ha escluso la configurabilità della corruzione impropria susseguente riconducendo il fatto nell’ambito della concussione putativa per induzione ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze