Cass. pen. n. 2334 del 8 marzo 1995

Testo massima n. 1


Il discrimine tra la corruzione e la concussione è dato dal modo con il quale si determina la volontà del privato, ossia liberamente o per effetto del metus pubblicae potestatis. Pertanto, non rileva che il privato stesso abbia predisposto fondi occulti, per corrompere poi i pubblici ufficiali, se vi sia stata coartizione della sua volontà. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il delitto di concussione, benché il privato avesse costituito fondi «neri» di importo ingente, onde procedere ad una capillare opera di corruzione).

Testo massima n. 2


Ricorre il delitto di concussione, oltre al caso in cui il pubblico ufficiale costringa mediante minaccia, anche implicita, il privato a corrispondergli denaro o altra utilità, anche nell'ipotesi in cui lo induca, strumentalizzando la propria qualifica soggettiva, a tenere un comportamento per lui pregiudizievole, che questi non avrebbe liberamente assunto e che si traduce in una utilità per il pubblico ufficiale. (Nel caso di specie, applicando i predetti principi la Corte ha escluso la configurabilità della corruzione impropria susseguente riconducendo il fatto nell'ambito della concussione putativa per induzione).

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