14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4976 del 28 maggio 1997
Testo massima n. 1
In tema di testimonianza indiretta, nell’ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia persona che abbia la qualità di imputato nel procedimento, ovvero che tale qualità avrebbe potuto assumere se ancora in vita, non è necessario che il giudice compia la verifica sull’esistenza di altri elementi di prova che confermano l’attendibilità della dichiarazione, come richiesto dall’art. 192, terzo comma, c.p.p.; e ciò in quanto mentre la dichiarazione resa al giudice da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all’imputato può, per sua natura, ingenerare un erroneo convincimento, tanto che la legge pretende per la chiamata di correo maggior rigore valutativo e necessario riscontro probatorio, nell’ipotesi di testimonianza indiretta il racconto del referente è fatto fuori del processo, sicché la cautela imposta dal legislatore è limitata al controllo delle fonti di conoscenza del testimone de relato.
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Testo massima n. 2
La testimonianza de relato, nei limiti di utilizzabilità stabiliti dall’art. 195, commi terzo e settimo, c.p.p., assume valenza, sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio, fermo restando l’onere del giudice di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche le affermazioni del testimone. [ Fattispecie relativa a testimonianza resa su fatti dei quali il testimone aveva avuto conoscenza da persona il cui esame risultava impossibile per morte ].
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