14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11484 del 15 dicembre 1997
Testo massima n. 1
Con riferimento al delitto di rifiuto di atti d’ufficio previsto dal comma secondo dell’art. 328 c.p., il richiedente può rinunciare, per qualunque ragione, alla richiesta di compimento dell’atto o alla sola risposta, in forma espressa o per comportamenti concludenti, ed in tal caso il reato è escluso purché la rinuncia intervenga prima della scadenza del termine previsto per il compimento dell’atto stesso. [ Nella fattispecie è stato escluso il reato in quanto l’interessato, dopo aver chiesto lo sgombero dell’area pubblica antistante la sua proprietà, aveva inoltrato al Comune domanda per la concessione dell’area in questione ].
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Testo massima n. 1
I comportamenti previsti dall’art. 328, comma 2, c.p. [ nel testo modificato con l’art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 ] — dovere del pubblico ufficiale di compiere l’atto nel termine di trenta giorni e, in mancanza, di rispondere al richiedente per esporre le ragioni del ritardo — non ammettono equipollenti. [ Nella fattispecie si è escluso che potesse ritenersi equipollente all’adozione di un provvedimento di sgombero e alla mancata risposta, la proposta all’interessato di una diversa soluzione consistente nella concessione dell’area demaniale di cui si chiedeva lo sgombero ].
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