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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2276 del 17 gennaio 2003

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2276 del 17 gennaio 2003

Testo massima n. 1

L’art. 309, comma 5, c.p.p., nell’imporre l’obbligo della trasmissione al tribunale del riesame anche di «tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini», si riferisce a tutti quegli atti o elementi oggettivi che servano in concreto a discolpare l’indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l’obbligo della discovery da parte dell’accusa; pertanto non può dirsi obbligatoria la trasmissione di quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già pacificamente nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati e prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell’udienza.

Testo massima n. 2

Tra gli atti che, ai sensi dell’art. 309, comma 5, c.p.p., l’autorità procedente deve trasmettere al tribunale del riesame non rientra il verbale dell’udienza di convalida dell’arresto contenente l’interrogatorio dell’arrestato, nei cui confronti sia stata quindi disposta l’applicazione della misura cautelare, atteso che tale documentazione non è stata presentata a corredo della relativa richiesta del pubblico ministero ma è il risultato di un’attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio.

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