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Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14021 del 6 giugno 2017

Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14021 del 6 giugno 2017

Testo massima n. 1

Non può essere considerato terzo, avente diritto all’indennità di cui all’art. 936 [ o 937 ] c.c., colui che abbia eseguito l’opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario, atteso che egli entra in contatto con la cosa in via esclusivamente secondaria, a seguito o in ragione di un incarico conferitogli – non rileva a quale titolo – da diverso soggetto e si limita ad eseguire la sua volontà.

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