Cass. civ. n. 13793 del 31 maggio 2017
Testo massima n. 1
Il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può fare valere contro quest'ultimo, che ne è divenuto proprietario ex art. 1376 c.c., il suo possesso della "res" anteriore all'atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una domanda di acquisto per usucapione, potendo a tale scopo allegare soltanto il proprio eventuale possesso successivo al suddetto atto di trasferimento.