14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28690 del 9 giugno 2017
Posted at 19:43h
in Massimario
Testo massima n. 1
Quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena è tenuto a dare concreta dimostrazione dell’utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell’imputato, a fronte del suo contrario interesse di quest’ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta.
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