Cass. civ. n. 1667 del 9 giugno 1973

Testo massima n. 1


La norma dell'art. 1282 c.c., riguardante la decorrenza degli interessi di pieno diritto, è applicabile soltanto ai crediti originariamente liquidi ed esigibili di somma di danaro; cioè ai crediti determinati nel loro preciso ammontare o determinabili attraverso un processo di puro calcolo sulla base di elementi aritmetici.

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